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CARTA DELLA FAMIGLIA. IN GAZZETTA LA DISCIPLINA ATTUATIVA

 Definiti i criteri e le modalità per il rilascio della Carta destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti, con almeno 3 figli minori a carico.

Il decreto 20 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio, n. 6, reca la disciplina dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della Famiglia istituita dalla Legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015, art. 1, comma 391) a favore delle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno 3 figli minori a carico. Si tratta di una carta di durata biennale, rilasciata nel formato del tesserino cartaceo, che consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi e a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che aderiscono all’iniziativa. Ecco nel dettaglio le caratteristiche della misura così come definite dal nuovo decreto.

Beneficiari e agevolazioni. Come anticipato, hanno diritto alla Card i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000.
La Carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.
I benefici attivabili consistono in:
– sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi;
– applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
– riduzioni tariffarie.
I titolari della Carta possono ottenere i benefici previsti esibendo il tesserino unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità. La Carta può essere utilizzata esclusivamente per ottenere benefici spettanti e non può essere ceduta a terzi.

Presentazione della domanda. La richiesta della Carta è presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo. Le nuove norme attuative stabiliscono che il soggetto richiedente e i beneficiari della Carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento della richiesta. La domanda deve essere preceduta dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità.
La Carta verrà rilasciata dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare è quella dichiarata a fini ISEE. Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

Informazione. Come disposto dalle nuove norme, il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ospiterà una specifica sezione informativa sulle modalità di emissione della Carta, sulle agevolazioni cui dà diritto, sui soggetti aderenti all’iniziativa e sulle modalità di rilascio del bollino «Amico della famiglia» e «Sostenitore della famiglia» ai soggetti che aderiscono al programma applicando sconti e riduzioni non inferiori a un dato ammontare.

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Source: Ultima Ora Nazionale